Anche l'Italia avrà la sua regulatory sandbox

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La legge 28 giugno 2019, n. 58 ("Legge 58/2019") ha convertito con modificazioni il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "Decreto Crescita"), introducendo un'importante novità in materia di regolamentazione bancaria, finanziaria e assicurativa nell'ambito del mondo tech.

Anche l'Italia avrà la sua regulatory sandbox e, cioè, uno spazio di sperimentazione fatto di regole che consentiranno alle imprese FinTech e InsurTech di effettuare test su modelli di business, prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi innovativi, secondo un piano specifico concordato e monitorato dalle funzioni di Banca d'Italia, Consob e IVASS.

Infatti, l'art. 36, comma 2-bis, della Legge 58/2019 demanda al MEF, sentiti Banca d'Italia, Consob e IVASS, il compito di adottare, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.

Il termine è quello di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 58/2019 (i.e. 30 giugno 2019)[1].

2. Regulatory sandbox e innovation hub

Il 7 gennaio 2019, le European Supervisory Authorities (European Banking Authority [EBA], European Insurance and Occupational Pensions Authority [EIOPA] e European Securities and Markets Authority [ESMA]) pubblicavano un final report in materia di regulatory sandbox e innovation hub (congiuntamente, "Innovation Facilitator") nel contesto del FinTech action plan (click here).

L'innovation hub è definito come uno schema in base al quale i soggetti regolamentati o non regolamentati possono confrontarsi con le autorità competenti sulle questioni FinTech e sollecitare orientamenti non vincolanti sulla conformità di prodotti finanziari, servizi, modelli di businesso meccanismi di distribuzione innovativi rispetto ai requisiti in materia di autorizzazione, registrazione e/o regolamentazione.

Seppur nel solo settore bancario, l'Italia ha già il suo innovation hub: il canale FinTech della Banca d'Italia. La compilazione e l'inoltro di un apposito modulo che descrive le caratteristiche del progetto permette di avviare il confronto con la predetta autorità, al fine di comprendere il modello di business, le norme applicabili e i potenziali problemi di compliance.

La regulatory sandbox, invece, è definita come quel sistema che consente alle imprese di testare, secondo uno specifico piano concordato e monitorato da un'apposita funzione di un'autorità competente, prodotti finanziari innovativi, servizi finanziari o modelli di business. La sandbox non può comportare la disapplicazione dei requisiti normativi che nascono dal diritto comunitario.

Con la Legge 58/2019, si completa il quadro italiano dell'Innovation Facilitator, in linea con quanto già avviene da tempo e con successo in altri paesi (soprattutto Regno Unito). Anche l'Italia avrà il suo spazio di sperimentazione regolamentare dei nuovi modelli imprenditoriali FinTech/InsurTech sotto l'attento controllo delle competenti autorità di vigilanza. Seguendo il positivo esempio dell'FCA, la regulatory sandbox italiana dovrebbe porsi l'obiettivo di consentire il lancio sul mercato di prodotti e servizi FinTech/InsurTech con tempi e costi ridotti e, così, favorire una concorrenza effettiva nell'interesse dei clienti e, al tempo stesso, lo sviluppo del mercato bancario, finanziario e assicurativo.

3. Caratteristiche della regulatory sandbox italiana

La diffusione del FinTech ha reso insufficiente l'approccio italiano consistente nell'individuare soluzioni coerenti con l'assetto normativo già esistente[2].

I regolamenti del MEF di cui all'art. 36, comma 2-bis, della Legge 58/2019 hanno, ora, il compito di stabilire i criteri per determinare innanzitutto i requisiti di ammissione alla sperimentazione, i perimetri di operatività, nonché gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intendono svolgere.

Nel definire i perimetri di operatività, è probabile che la sperimentazione preveda che l'attività delle imprese FinTech e InsurTech sia rivolta verso una platea (quantitativamente o qualitativamente) limitata di soggetti[3].

In tale contesto, il MEF dovrà, altresì, definire tutti quegli elementi che caratterizzano l'avvio dell'operatività dei soggetti che svolgono attività in ambito bancario, finanziario e assicurativo: requisiti patrimoniali, obblighi informativi, tempi per il rilascio di autorizzazioni, requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, profili di governo societario e di gestione del rischio, le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal Testo Unico Bancario, dal Testo Unico della Finanza e dal Codice delle Assicurazioni Private, le eventuali garanzie finanziarie.

Infine, sarà dettagliatamente definita la procedura per poter continuare a svolgere l'attività vigilata anche successivamente alla scadenza dei 18 mesi di sandbox. Al termine della fase di sperimentazione e in attesa di adeguamenti normativi, le imprese FinTech e InsurTech che hanno partecipato alla sandbox potrebbero ottenere l'autorizzazione da parte di Banca d'Italia, Consob e IVASS a svolgere temporaneamente la propria attività al di fuori dei limiti quantitativi o qualitativi fissati originariamente in fase di ammissione alla sandbox stessa.

FinTech - Spazio di sperimentazione

Durata

Massimo 18 mesi

Requisiti patrimoniali

Ridotti (da definire)

Adempimenti

Semplificati e proporzionati alle attività che si intendono svolgere
(da definire)

Procedure autorizzative

Tempi ridotti e definizione di perimetri di operatività (da definire)

Riserva di attività

La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa.

Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.

4. Comitato FinTech

Un'ulteriore novità introdotta dalla Legge 58/2019 è l'istituzione presso il MEF di un "Comitato FinTech". Ne sono membri permanenti: il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Ulteriori istituzioni e autorità, associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza possono partecipare alle riunioni del Comitato, con funzioni consultive e senza diritto di voto.

Così già avviene in ambito internazionale con il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Join Committee EBA, ESMA EIOPA, il Comitato FinTech avrà il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.


 

[1] Al momento in cui si scrive non si ha contezza dell'avvio dei lavori, né di testi sottoposti a pubblica consultazione.

[2] Cfr. l'intervento di Carmelo Barbagallo Fintech: Ruolo dell'Autorità di Vigilanza in un mercato che cambia, 8 febbraio 2019.

[3] Così, ad esempio, avviene in Norvegia, come riporta il final report delle Esas.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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