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In data 16 febbraio 2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 il D.L. del 16 febbraio 2023, n. 11 (il “Decreto Legge”), recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di imposta derivanti da tutte le tipologie di bonus edilizi, ivi inclusi i crediti derivanti dagli interventi relativi al c.d. “Superbonus” (i “Crediti di Imposta”) di cui all’art. 121 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020, come successivamente modificato e integrato (il “Decreto Rilancio”).

Il Decreto Legge, entrato in vigore a partire dal 17 febbraio 2023, introduce rilevanti modifiche alla disciplina della cessione dei Crediti di Imposta come di seguito illustrate.

1. Blocco della cessione dei Crediti di Imposta

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, non è consentito, in relazione agli interventi di cui all’art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio, l’esercizio delle opzioni (i) per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura) e (ii) per la cessione del credito di imposta.

In particolare, le predette opzioni non possono essere esercitate per gli interventi – indicati dall’art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio – relativi:

  • al c.d. “Superbonus”;
  • al c.d. “bonus facciate”;
  • al recupero del patrimonio edilizio;
  • all’efficientamento energetico;
  • all’adozione di misure antisismiche;
  • all’installazione di impianti fotovoltaici;
  • all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; e
  • al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto Legge, le opzioni di cui sopra (i.e. sconto in fattura e cessione del credito) possono essere ancora esercitate per le spese sostenute per gli interventi relativi al c.d. “Superbonus”, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto Legge:

  1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (c.d. CILA), ove si tratti di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  2. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (c.d. CILA), ove si tratti di interventi effettuati dai condomini; e
  3. risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, ove si tratti di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Con riferimento, invece, alle altre tipologie di bonus edilizi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto Legge, l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito può essere ancora esercitata per le spese sostenute in relazione ad interventi per i quali in data antecedente  l’entrata in vigore del Decreto Legge:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  2. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori; e
  3. risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori.

Il Decreto Legge introduce altresì il divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di acquistare i Crediti di Imposta derivanti dall’esercizio, nell’ambito dei predetti interventi edilizi, dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

2.    Modifica alla disciplina della responsabilità del cessionario dei Crediti di Imposta

Il Decreto Legge modifica inoltre la disciplina della responsabilità solidale dei cessionari dei Crediti di Imposta di cui all’art. 121, comma 6 del Decreto Rilancio in presenza di alcune condizioni.

In particolare, ferme le ipotesi di dolo, il decreto prevede l’esclusione del concorso nella violazione – e, quindi, della responsabilità in solido – del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e/o del cessionario del Credito di Imposta qualora siano in possesso della seguente documentazione relativa agli interventi da cui originano i Crediti di Imposta:

  1. titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di
    edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  2. notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  3. visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  8. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  9. un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia.

L’esclusione della responsabilità opera anche in relazione ai soggetti che acquistano i Crediti di Imposta da una banca con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente. In tal caso, per il correntista sarà sufficiente ottenere un’attestazione di possesso, da parte della banca, di tutta la documentazione di cui sopra.

Il Decreto Legge prevede altresì che il mancato possesso della documentazione di cui sopra non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Pertanto, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale, l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore.

Per completezza, si segnala che il Decreto Legge dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dall’entrata in vigore e, pertanto, le previsioni illustrate restano soggette a conferma e/o eventuali modifiche in sede di conversione.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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