Updated Version – Sanzioni Internazionali: nuove misure a carico della Russia e della Bielorussia da parte di U.S.A. e Unione Europea

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L’intervento militare russo in terra d’Ucraina ha determinato e sta determinando reazioni senza precedenti da parte di diversi Stati e Organizzazioni sovranazionali. Tra queste vi è una serie di misure sanzionatorie emanate a carico della Federazione Russa e della Bielorussia, di settori cruciali dell’economia, nonché di determinati individui e istituzioni russi, bielorussi e di altri Paesi [1].

Di seguito si provvede a fornire un aggiornamento sulle misure sanzionatorie da ultimo adottate, che vanno ad aggiungersi a quelle già analizzate nelle precedenti versioni della newsletter, pubblicate a febbraio, marzo, aprile, giugno e ottobre 2022.

  1. International Sanctions: New Measures Against Russia by the U.S.A. and the European Union - March 2, 2022
  2. Updated Version – International Sanctions: New Measures Against Russia by the U.S.A. and the European Union - March 21, 2022
  3. Update – International Sanctions: New Measures Against Russia by the U.S.A. and the European Union - April 15, 2022
  4. Update – International Sanctions: New Measures Against Russia by the U.S.A. and the European Union - June 16, 2022
  5. Update – International Sanctions: New Measures Against Russia by the U.S.A. and the European Union – October 14, 2022

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In aggiunta rispetto alle misure già adottate, il governo degli STATI UNITI D’AMERICA (nello specifico, l’Office of Foreign Assets Control od OFAC) ha disposto l’inserimento nella lista SDN di ulteriori individui (tra cui, funzionari governativi, importanti imprenditori e oligarchi russi), di società russe e bielorusse operanti nei settori della difesa, finanziario, metallurgico e minerario nonché società operanti in vari Paesi terzi (per aver facilitato la catena di approvvigionamento militare della Russia).

L’OFAC ha, inoltre, emesso una determinazione ai sensi dell’Executive Order n. 14024 (“Metals and Mining Determination”), che prevede la facoltà della stessa Autorità di inserire nella lista SDN soggetti operanti nel settore metallurgico e minerario dell’economia russa.

Ulteriori designazioni sono state effettuate dal Bureau of Industry and Security (o BIS), che ha inserito nella cosiddetta Entity List [2] altre persone giuridiche russe, nonché enti canadesi, cinesi, francesi, lussemburghesi e olandesi, con l’intento di limitare la capacità dell’esercito russo di rifornirsi di tecnologie per sostenere l’aggressione militare.

Il governo statunitense ha, altresì, disposto l’intensificazione dei cosiddetti export controls e dei controlli sulle esportazioni di “beni di lusso[3]. Sono state, altresì, previste nuove restrizioni all’esportazione verso l’Iran, tese a impedire che i componenti statunitensi presenti nei droni iraniani possano essere impiegati nel conflitto russo-ucraino.

Ancora, ai sensi del Suspending Normal Trade Relations with Russia and Belarus Act, il Presidente degli Stati Uniti d’America ha disposto l’aumento delle tariffe all’importazione negli U.S.A. di alcuni prodotti russi (più di 100 tra metalli, minerali e prodotti chimici russi), nel tentativo di limitare le entrate del Cremlino e di ridurre la dipendenza degli Stati Uniti d’America dalla Federazione Russa. Le modifiche impongono dazi del 35% o del 70% su molti articoli e un’aliquota tariffaria ad valorem del 200% (rispetto all’aliquota del 10% applicabile alla maggior parte dei Paesi) sugli articoli in alluminio di origine russa e sui derivati di tali articoli, a partire dal 10 marzo 2023.

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Anche l’Unione europea ha adottato ulteriori misure restrittive[4].

In particolare, rispettivamente in data 16 dicembre 2022 e 25 febbraio 2023, sono stati adottati i “pacchetti” nono e decimo di sanzioni.

Entrambi gli interventi impongono misure restrittive nei confronti di ulteriori persone fisiche e giuridiche russe, tra cui componenti delle forze armate russe, membri del governo russo, soggetti responsabili di attacchi missilistici contro civili e infrastrutture critiche, di rapimenti e successive adozioni illegali di minori ucraini e personalità pubbliche responsabili della propaganda e della disinformazione. Le entità sanzionate comprendono banche (quali la Credit Bank of Moscow, JSC Dalnevostochniy, Alfa-Bank, Rosbank e Tinkoff Bank), imprese industriali e del settore della difesa, numerosi partiti politici e società mediatiche. Tra le entità oggetto di sanzioni figurano, altresì, il Fondo di ricchezza nazionale della Federazione Russa (National Wealth Fund of the Russian Federation) e la compagnia assicurativa Russian National Reinsurance Company. Tra i soggetti sanzionati vi sono anche quattro persone iraniane coinvolte nello sviluppo e nella fornitura di droni utilizzati dalla Federazione Russa contro l’Ucraina.

Con il nono pacchetto di sanzioni, sono state, inoltre, previste le seguenti misure:

  • ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie dual-use nonché di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Federazione Russa (quali, ad esempio, gli agenti nervini, le apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, ecc.); è stata, inoltre, disposta l’estensione del divieto di esportazione di beni e tecnologie relativi ai settori dello spazio e dell’aviazione ai motori aeronautici e alle loro parti;
  • il divieto di fornire alla Federazione Russa servizi pubblicitari, di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione dell’UE nonché servizi di prova e di controllo tecnico dei prodotti;
  • il divieto di effettuare nuovi investimenti nel settore minerario russo, ad eccezione delle attività estrattive che coinvolgono talune materie prime critiche;
  • il divieto per i cittadini dell’Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi di persone giuridiche, entità o organismi russi, di proprietà statale o controllati dallo Stato, ubicati nella Federazione Russa.

Successivamente, il decimo pacchetto di sanzioni ha disposto le seguenti misure:

  • ulteriori divieti all’esportazione di tecnologie critiche e beni industriali (quali veicoli speciali, componenti di macchine, pezzi di ricambio per autocarri e motori a reazione) nonché di beni per il settore dell’edilizia che possano essere utilizzati dall’esercito russo (quali antenne e gru);
  • ulteriori restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Federazione Russa (quali, ad esempio, droni, missili, elicotteri, circuiti elettronici integrati e termocamere);
  • restrizioni alle importazioni di beni che generano significativi introiti per la Federazione Russa, quali l’asfalto e la gomma sintetica;
  • il divieto di transito sul territorio della Federazione Russa di beni e tecnologie dual-use esportati dall’Unione;
  • il divieto – a decorrere dal 27 marzo 2023 – di far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti nella Federazione Russa cariche negli organi direttivi dei proprietari od operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici;
  • il divieto di fornire capacità di stoccaggio del gas (a esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio) a (i) persone fisiche e giuridiche russe, (ii) persone giuridiche possedute per oltre il 50% da una persona fisica o giuridica russa o (iii) persone giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di soggetti di cui ai punti (i) e (ii) supra;
  • l’obbligo per gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Federazione Russa e l’Unione, effettuati direttamente o attraverso un Paese terzo, di comunicare alle rispettive Autorità competenti tutte le informazioni relative al volo con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo stesso.

Inoltre, al fine di garantire l’efficacia delle misure di congelamento dei beni, sono stati introdotti obblighi di comunicazione maggiormente dettagliata in relazione ai fondi e alle risorse economiche, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche inserite nell’elenco dei soggetti sanzionati, che siano stati congelati oppure trasferiti poco prima dell’inserimento di tali soggetti nel predetto elenco. Inoltre, sono stati previsti nuovi obblighi di comunicazione per gli Stati membri e la Commissione europea in merito alle riserve e alle attività bloccate della Banca Centrale della Federazione Russa.

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Si segnala, altresì, che il Consiglio dell’Unione europea, in data 28 novembre 2022, ha adottato all’unanimità la decisione di aggiungere la violazione delle misure restrittive all’elenco dei “reati dell’UE” di cui al Trattato sul Funzionamento dell’UE (articolo 83, paragrafo 1).

Il provvedimento, pur riferendosi a qualsiasi programma sanzionatorio UE, ha l’obiettivo attuale di garantire l’allineamento in tutti gli Stati membri delle sanzioni conseguenti alla violazione delle misure restrittive disposte dall’Unione europea nel contesto del conflitto russo-ucraino.

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In risposta alle misure restrittive adottate a livello internazionale, la FEDERAZIONE RUSSA ha adottato alcune ulteriori contro-sanzioni.

Tra le misure di recente adottate, si segnalano quelle contenute nell’Executive Order del Presidente della Federazione Russa di data 27 dicembre 2022.

In particolare, posto gli Stati Uniti d’America e altri Paesi stranieri hanno stabilito un divieto in relazione al trasporto di petrolio e prodotti petroliferi russi e ai servizi correlati, che viene applicato se il prezzo del petrolio e dei prodotti petroliferi russi è superiore al limite stabilito da tali Stati stranieri (cosiddetto price limit mechanism), tale Executive Order prevede che sia vietata la vendita di petrolio e prodotti petroliferi a individui e società stranieri se i contratti su tali vendite includono, direttamente o indirettamente, l’uso del predetto meccanismo.

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Le misure dianzi succintamente riepilogate sono tanto ampie ed eterogenee da interessare, direttamente o indirettamente, un numero notevole di soggetti, ivi comprese molte società italiane, che dovranno d’ora in poi tenere in ancor maggior conto le implicazioni e i rischi correlati all’eventuale violazione di una o più disposizioni sanzionatorie.

Si ricorda che la violazione della disciplina in oggetto può comportare l’irrogazione, a carico del trasgressore, di severe sanzioni di natura civile e/o penale nonché l’inserimento del nominativo del trasgressore in una o più liste di soggetti destinatari di misure sanzionatorie (quale la sopra richiamata lista SDN), ciò che limiterebbe notevolmente la possibilità per quest’ultimo di operare con gli altri attori del mercato.

Evidentemente, le realtà aziendali più esposte all’operatività dei provvedimenti sopra richiamati sono quelle che hanno rapporti di qualsivoglia natura (import/export, societari, finanziari, ecc.) con attività di business, persone fisiche o giuridiche legate alla Federazione Russa: queste società dovrebbero, innanzitutto, procedere alla redazione e adozione di un Sanctions Compliance Program (laddove non avessero già provveduto in tal senso, nel qual caso si imporrebbe, comunque, quantomeno un’attività di aggiornamento).

L’opportunità di procedere alla redazione e adozione di un Sanctions Compliance Program, peraltro, dovrebbe essere valutata anche da molte altre realtà societarie, considerato che l’esperienza (non solo degli ultimi giorni, ma degli ultimi mesi e anni) evidenzia come lo strumento delle misure sanzionatorie stia acquisendo in generale un ruolo sempre maggiore nel panorama internazionale e possa esplicare effetti in relazione ai più disparati ambiti e settori.

Restiamo, ovviamente, a piena disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito all’oggetto.


[1] Di seguito, si analizzano le principali misure adottate dagli Stati Uniti d’America e dall’Unione europea, ma sanzioni contro la Federazione Russa sono state adottate anche da altri Paesi (quali Canada, Svizzera, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Taiwan, Ucraina e Corea del Sud).

[2] Tale lista contiene un elenco di persone fisiche e giuridiche soggette a restrizioni commerciali che consistono, in particolare, nella necessità di richiedere al BIS specifiche licenze per l’esportazione, la riesportazione e/o il trasferimento di determinati articoli dual-use (ovverosia che, pur se principalmente tesi a scopi civili, possono trovare impiego anche in ambito militare).

[3] In particolare, sono stati inclusi altri 276 beni di lusso nella lista dei prodotti soggetti all’obbligo di licenza per l’esportazione, la riesportazione o il trasferimento nella Federazione Russa.

[4] Regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; Regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Decisione (PESC) 2023/434 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; Regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; Regolamento (UE) 2022/2475 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2476 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Decisione (PESC) 2022/2477 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; Decisione (PESC) 2022/2478 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; Decisione (PESC) 2022/2479 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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