Corte d'Appello di Milano – Sez. Imprese - 13.02.2020 n. 1195.

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[co-author: Leonardo Sicco]

Con la sentenza in commento, la Sezione specializzata imprese della Corte d’Appello di Milano è stata chiamata a pronunciarsi su un caso di particolare interesse, giungendo a decretare la nullità di una clausola di opzione put di quote, per violazione del c.d. divieto di patto leonino per esclusione dalle perdite sociali (ex art. 2265 c.c.) ed illiceità della causa in concreto del patto stesso.

I. Il caso e la decisione della Corte D’Appello

La controversia concerne la pretesa di un soggetto di veder riconosciuto in giudizio il proprio diritto di opzione put - relativo alla cessione di quote di una S.r.l. - nei confronti di un altro socio della stessa, che si era obbligato al riacquisto delle quote ad un prezzo prestabilito.

I giudici di primo grado della sezione imprese del Tribunale di Milano avevano accolto le domande dell’attore, sancendo la validità dell’opzione e condannando il socio convenuto al pagamento del prezzo concordato per la cessione.

La Corte d’Appello di Milano ha invece riformato la sentenza di primo grado, affermando il seguente principio:“Costituisce un’ipotesi non consentita di deroga, volta a snaturare la funzione del contratto associativo descritta nell’art. 2247 c.c. (esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili e, simmetricamente, le perdite) ed un’elusione del divieto di patto leonino, la previsione di un’opzione put e di un meccanismo contrattuale che esonerino il socio dalla partecipazione alle perdite, finanche in caso di azzeramento del valore della partecipazione in conseguenza della perdita integrale del capitale sociale”.

II. La questione

La questione sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi la Corte riguardava la validità di una clausola di opzione put che concedeva al sottoscrittore dell’aumento di capitale, a fronte del semplice esercizio del proprio diritto di opzione, la possibilità di recuperare l’intero ammontare dell’investimento effettuato nella società, a prescindere dall’andamento del valore delle partecipazioni acquisite, azzerando quindi del tutto il rischio di sopportare delle perdite.

Per vagliare la validità di una simile clausola è stato necessario valutare, in concreto, se l’opzione put:

  • avesse violato o meno l’art. 2265 del c.c. in base al quale: “è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite” (c.d. divieto di patto leonino); ed
  • avesse una causa in concreto meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art 1322 c.c.

III. Osservazioni

La Corte d’Appello, dopo un attento esame della clausola letta alla luce del contesto dell’accordo entro il quale era stata inserita, ha riscontrato:

  1. l’assoluta e costante carenza di esposizione al rischio d’impresa dell’investitore, ìndice, di per sé, di una alterazione della causa societatis che il divieto di cui all’art. 2265 c.c., sopra citato, mira ad eliminare, evitando che un socio possa essere del tutto esente dalle perdite;
  2. che l’accordo mascherava un’operazione di finanziamento in contrasto con la causa del rapporto societario, in quanto si consentiva al creditore-socio di riscuotere in ogni caso il proprio credito, esercitando l’opzione put al prezzo prestabilito, finanche al verificarsi dell’azzeramento del capitale per perdite e del successivo fallimento;
  3. che, tramite opzioni call, definite “di aggiustamento”, previste nel medesimo accordo, l’investitore avrebbe altresì potuto “blindare” la propria posizione, acquistando rilevanti quote, al solo valore nominale;
  4. clausole di salvaguardia antidiluizione, in base alle quali in ipotesi di ricapitalizzazione, il socio opzionario avrebbe potuto mantenere inalterata la sua partecipazione senza versamenti in conto capitale, attraverso “aumenti di capitale al nominale”.

In sintesi, dalla complessiva analisi svolta, la Corte d’Appello ha tratto la conclusione che l’accordo, nella sua complessiva articolazione, era tale da garantire al titolare della put, solo ed esclusivamente vantaggi, attraverso varie forme, intrecciate tra loro, intese ad assicurargli comunque il recupero integrale dell’investimento iniziale, , realizzando anche una plusvalenza, senza concorrere ai rischi della società nella quale aveva effettuato l’investimento; con ciò palesemente alterando la causa societatis del rapporto partecipativo.

Conclusioni

La pronuncia in rassegna costituisce un rilevante esempio del criterio interpretativo adottato dalla giurisprudenza per la valutazione di simili meccanismi contrattuali, che vengono analizzati non in modo isolato, ma attraverso un giudizio complessivo e trasversale teso ad identificarne la causa in concreto.

Era evidente che l’accordo di investimento in questione fosse in realtà una forma di finanziamento assistito da vincolo sulle partecipazioni sociali, elusivo della causa societatis, in quanto idoneo ad escludere il socio in modo assoluto e costante da ogni forma di perdita del capitale sociale, consentendo al creditore-socio che aveva finanziato la società, il potere di riscuotere comunque il proprio credito , retrocedendo la partecipazione acquistata.

È sulla base di un tale approccio ermeneutico che la Sezione Imprese della Corte d’Appello di Milano, con giudizio opposto a quello del Tribunale di prima istanza, è giunta a sancire la nullità della clausola put in esame, per come la stessa era strutturata in concreto, in quanto dissimulante un finanziamento partecipativo, idoneo a trasfigurare, fino a sterilizzarla totalmente, la causa del rapporto sociale e in violazione del divieto di patto di leonino.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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