Corte di Cassazione sez. I, sent. 20.4.2020 n. 7919.

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Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione entra nel dibattuto tema delle erogazioni dei soci a favore della società. 

La questione ruota intorno alla non sempre chiara natura delle suddette erogazioni che, com’è noto, sono sovente mosse da ragioni ed interessi diversi, che ne rendono difficile la qualificazione in termini di erogazioni di credito ovvero di capitale di rischio.

Nel caso in commento, la Cassazione, oltre a ribadire i criteri di distinzione delle due forme di erogazione finanziaria dei soci, ha sancito definitvamente l’irrilevanza delle modalità di registrazione contabile delle stesse nelle scritture contabili della società, attraverso un approccio sostanziale.

I. Il caso

La fattispecie oggetto della controversia concerne la pretesa di un socio (il “Socio”) di una società in accomandita semplice (la “Società”) di ottenere la restituzione delle plurime erogazioni effettuate nei confronti della Società e registrate contabilmente come “finanziamento soci”.

Il fulcro delle argomentazioni del Socio ruota intorno proprio alla forma con cui le erogazioni sono state registrate contabilmente.

Ad avviso dello stesso, infatti, le annotazioni contabili fatte valere ex art. 2709 c.c., avrebbero dovuto avere un valore confessorio e come tale decisivo per la corretta qualificazione dell’erogazione.

II. La questione

La questione oggetto della sentenza in commento è la seguente: quale sia la qualificazione dell’erogazione fatta dal socio a favore della società.

La risposta introduce alla definizione di due macro categorie.

L'erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva "in conto capitale"; in quest'ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale “residual claimant” - (massima ufficiale).

Tale definizione ha un fondamentale rilievo pratico in quanto:

  • le erogazioni effettuate dai soci, rientranti nella categoria dei finanziamenti, sono riconducibili allo schema negoziale del mutuo, con la conseguenza che il socio che le effettua diviene un vero e proprio creditore della società, che è tenuta ad iscrivere le stesse tra i propri debiti, con conseguente diritto del socio alla restituzione delle stesse. La causa è quindi quella di un vero e proprio finanziamento.
  • le erogazioni configurabili invece come versamenti in “conto capitale”, non danno luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo residuo. Infatti, la restituzione di tali erogazioni è postergata al soddisfacimento dei creditori della società. Queste erogazioni, non influiscono direttamente sul capitale sociale, ma sono destinate ad incrementare il patrimonio della società che le riceve ed hanno una causa assimilabile a quella del capitale di rischio.

III. Osservazioni 

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dal Socio, ha ritenuto del tutto fondate le argomentazioni dei giudici della Corte d’Appello che, per stabilire se le erogazioni effettuate nei confronti della Società potessero essere ascritte all’una o all’altra delle suddette categorie, hanno operato una valutazione del contesto nel quale le erogazioni erano state effettuate.

Infatti:

  1. la registrazione contabile delle rimesse come finanziamento soci non avrebbe potuto incidere sull’effettiva natura delle erogazioni ma era stata effettuata soltanto per ottenere benefici fiscali;
  2. la Società beneficiaria delle erogazioni era stata costituita con l’unico scopo di intestarsi la proprietà di un’unità immobiliare scelta per ampliare uno studio professionale del Socio ed aveva un capitale sociale esiguo;
  3. le erogazioni erano state effettuate in rapida successione ed erano esclusivamente volte a realizzare l’operazione immobiliare;
  4. il Socio era consapevole di imprimere ai fondi una destinazione economica sostanzialmente irreversibile, in quanto la somma complessiva erogata sarebbe stata di fatto restituibile dalla Società soltanto con la vendita del cespite immobiliare per il cui acquisto la Società stessa era stata costituita.

IV. Conclusioni

La Cassazione ha così chiarito che la chiave ermeneutica nella valutazione della natura giuridica delle erogazioni dei soci, rimane l’esame della volontà delle parti e non la denominazione dell’erogazione così come registrata nelle scritture contabili della società.

Invero, la Cassazione ha ritenuto di dover svalutare tale mero dato contabile - ritenuto correlato in questo caso ad opportunità di carattere fiscale - per poter dare rilievo, nel dettaglio, allo scopo concreto delle singole erogazioni.

E’ infatti proprio questo l’elemento che, ad avviso della suprema Corte, dovrebbe guidare i giudici nella valutazione della determinazione giuridica delle erogazioni in esame, con tutte le conseguenze che da essa discendono.

Pertanto, la Corte di Cassazione, ha concluso sostenendo che per valutare la riconducibilità dell’erogazione di un socio al capitale di rischio ovvero a quello di debito, non basta una disamina superficiale e nominale dell’erogazione stessa, ma occorre approfondire il contesto in cui la somma di denaro viene versata e lo scopo concreto al quale la stessa è destinata.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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