Council and Parliament reach provisional deal on renewable energy directive

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Nella giornata del 30 marzo 2023, dopo ben due anni di negoziazioni, il Consiglio Europeo e il Parlamento hanno raggiunto un accordo politico provvisorio di modifica della Renewable Energy Directive (Dir. 2018/2001/EU), a seguito della presentazione da parte della Commissione nel luglio 2021 della nuova bozza di direttiva, nell’ambito dei target del Fit for 55 package (i.e. il set di proposte per ridurre di almeno il 55% le emissioni di gas serra nel territorio dell’Unione Europea entro il 2030).

L’intesa raggiunta deve essere ancora votata formalmente, ma rimanda un quadro chiaro delle prossime mosse dell’Unione Europea in tema di green energy: gli Stati Membri, ove confermato in sede deliberativa, condivideranno l’obiettivo di portare al 42,5% la quota di rinnovabili con riferimento ai consumi energetici totali dell’Unione - ora fissata al 32% - con possibilità di incremento di un ulteriore 2,5%, che porterebbe l’energia pulita a coprire quasi la metà del mercato energetico europeo.

Inoltre, tra gli elementi principali dell’accordo tra i negoziatori vi è da segnalare la proposta di modifica della Direttiva che rimette alla competenza degli Stati Membri l’individuazione di aree di intervento per la velocizzazione del processo autorizzativo dei progetti relativi ad impianti per la produzione di energia rinnovabile, che assurgerà al rango di “overriding public interest”, così da indebolire i fondamenti giuridici di eventuali contestazioni alle nuove installazioni.

Tale aspetto assume primaria importanza nel contesto nazionale. È noto, infatti, che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) considera prioritario il tema della transizione ecologica, in linea con la grande attenzione al tema che deriva dall’Unione Europea ed, in particolare all’interno della Missione 2, la Componente “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile”, prevede uno stanziamento di oltre 23 mld di euro finalizzati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso, tra l’altro, l’aumento della quota di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In questo contesto, il Decreto Semplificazioni 2021 (Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»), nell’apportare modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), ha previsto, tra l’altro, che “Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

In altre parole, il Decreto Semplificazioni 2021 ha definito le opere, gli impianti e le infrastrutture (inclusi gli impianti alimentati da fonte rinnovabile) dirette a realizzare la transizione energetica di cui al PNRR per legge “interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”. Con la modifica proposta della Renewable Energy Directive la natura di prevalente interesse pubblico degli impianti per la produzione di energia rinnovabile sarà ulteriormente rafforzata.

L’accordo detta poi previsioni di dettaglio rispetto a particolari settori in cui il processo di integrazione delle energie rinnovabili risulta più lento, nello specifico:

  1. Trasporti

    Gli Stati Membri potranno scegliere tra: ridurre del 14,5% le emissioni di gas serra entro il 2030 o raggiungere quota 29% di rinnovabili nei consumi energetici totali del settore trasporti.

    E’ inoltre previsto il rispetto di un sub-target del 5,5% per biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e combustibili rinnovabili di origine non biologica (cd. RFBNOs, ossia combustibili sintetici a base di idrogeno) della quota di rinnovabili da impiegare nei trasporti, rispetto cui, in aggiunta, gli RFBNOs dovranno rappresentare almeno l’1% del totale.

  2. Industria

    Nel settore industriale, da un lato l’accordo prevede che il consumo di rinnovabili sarà incrementato dell’1,6% annuo; dall’altro, che il 42% dell’idrogeno in uso debba provenire da RFBNOs entro il 2030 e per il 60% entro il 2035. La quota di ricorso degli RFBNOs da parte degli Stati Membri potrà essere ridotta del 20% solo ove due condizioni siano compresenti: in primis, che gli Stati Membri si mantengano in linea con il target della Direttiva; e, in secondo luogo, che la quota di combustibili fossili impiegati nel relativo Stato non ecceda il 23% entro il 2030 e il 20% entro il 2035.

  3. Edilizia, riscaldamento e condizionamento

    Con riferimento al settore edilizio, l’intesa prevede il raggiungimento della soglia del 49% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 e un progressivo aumento dallo 0,8% per anno fino al 2026 per arrivare all’1,1% per anno dal 2026 al 2030 per riscaldamento e condizionamento domestico.

Si aspetta ora che la proposta venga presentata al Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati Membri in seno al Consiglio e al Parlamento per approvazione. Dopodiché dovrà essere formalmente adottata dal Parlamento e dal Consiglio nell’ambito della relativa procedura di codecisione, prima di esser pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione ed entrare in vigore.

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