Il Nuovo Regolamento Prospetti

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1) INTRODUZIONE

Il 20 luglio 2017, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2017, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (il “Nuovo Regolamento Prospetti”), relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetti”). Nel quadro della Capital Markets Union, tale Regolamento abroga e sostituisce la Direttiva Prospetti, così come modificata ed integrata nel corso degli anni.

Il Regolamento Prospetti si propone tre obiettivi principali:

  • rappresentare una tappa essenziale verso il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali e aiutare le imprese a raccogliere capitali da diverse fonti di finanziamento diffuse su tutto il territorio dell’Unione europea per rendere il funzionamento dei mercati più efficiente;
  • declinare il contenuto del prospetto così da renderlo adeguato ad ogni tipo di emittente, rispondendo alle esigenze di ogni tipologia di business, avendo anche cura di ridurre gli oneri amministrativi e di semplificare le procedura quanto più possibile;
  • eliminare talune asimmetrie informative sull’offerta pubblica dei titoli o sulla loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; già la Direttiva Prospetti presentava principi e norme armonizzate per la redazione del documento, ma l’applicazione di tali principi, oggi, è essenziale per tutelare gli investitori.

Al fine di raggiungere i detti obiettivi, il Regolamento è intervenuto su diversi aspetti. Di seguito si riportano le principali novità.

2) ESENZIONI DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO

Il Regolamento introduce delle importanti novità alle esenzioni già previste dalla Direttiva Prospetti; vengono, infatti, inclusi i casi di:

  1. offerte al pubblico o emissioni di titoli inferiori a 1.000.000 EUR (art. 1, par. 3). I singoli Stati membri possono decidere di alzare la soglia di esenzione, purché il corrispettivo totale di ciascuna offerta non superi 8.000.000 EUR (art. 3, par. 2);
  2. titoli fungibili con titoli ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, a condizione che essi rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 20% del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nel medesimo mercato; azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o derivanti dall’esercizio dei diritti conferiti da altri titoli, quando queste nuove azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 20% del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato (art. 1, par. 5);
  3. acquisizione mediante offerta pubblica di scambio o offerta o assegnazione di titoli in occasione di operazioni di fusione o scissione: non è necessaria la pubblicazione di un documento equivalente al prospetto, ma solo di un documento contenente la descrizione di tali operazioni e l’impatto previsto sull’emittente (art. 1, par. 4);
  4. titoli offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o dipendenti: l’esenzione dalla pubblicazione del prospetto viene riconosciuta anche ad emittenti aventi la propria sede legale in Stati terzi (art. 1, par. 4).

Inoltre, si ricorda che il quadro regolamentare italiano (e, in particolare, il TUF in attuazione della Direttiva Prospetti) ha stabilito la soglia di esenzione dalla pubblicazione del prospetto a 2.500.000 EUR (CONSOB - Delibera n. 15232 del novembre 2005 che ha modificato l’art. 33 del Regolamento Emittenti n. 11971/99 – “Casi di inapplicabilità”). Successivamente, la delibera CONSOB n. 18079 di gennaio 2012, ha sostituito il numero: “2.500.000” con il numero: “5.000.000”, emendando nuovamente il Regolamento Emittenti (art. 34-ter). Stando così le cose ed in ragione della diretta applicabilità del Regolamento Prospetti nei Paesi membri, parrebbe ragionevole attendersi un ulteriore intervento del legislatore nazionale anche tramite l’autorità di competenza (i.e. CONSOB) volta ad allineare la normativa interna a quella comunitaria.

Fatte salve le novità appena illustrate, le altre ipotesi di esenzione previste dalla Direttiva rimangono inalterate.

3) NOTA DI SINTESI

Le previsioni e le modalità di redazione della Nota di Sintesi sono chiarite nell’articolo 7, il quale raccomanda contenuti accurati, corretti, chiari e non fuorvianti. La funzione di presentare all’investitore le informazioni fondamentali in modo efficace, affinché lo stesso possa decidere se effettuare un determinato investimento con piena cognizione di causa, rimane invariata.

Il Regolamento propone delle novità formali che hanno, però, effetti diretti sul contenuto. Invero, la Direttiva indicava nel dettaglio le informazioni che dovevano essere incluse nel documento; alla luce della maggiore flessibilità che si è voluta riconoscere al prospetto in generale, il regolamento permette agli emittenti di fruire di maggiore discrezionalità nella determinazione dei contenuto. Tuttavia, vengono comunque posti alcuni limiti nella redazione degli stessi, in quanto ogni Nota di Sintesi non può superare le sette facciate di formato A4 quando stampato e non può contenere più di quindici fattori di rischio.

E’ prevista la suddivisione del documento in quattro sezioni: i) introduzione, ove vengono inserite anche le avvertenze; ii) informazioni fondamentali sull’emittente; iii) informazioni fondamentali sui titoli; iv) informazioni fondamentali sull’offerta pubblica dei titoli o sull’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

In ottica di riduzione degli oneri amministrativi, in caso di redazione di un “prospetto di base” (si veda infra) non è necessaria la predisposizione della Nota di Sintesi; quest’ultima, infatti, diventa necessaria solamente in caso di una specifica emissione e va presentata allegata alle condizioni definitive di riferimento.

Infine, il Regolamento Prospetti ha fatto sì che la disciplina relativa agli obblighi informativi fosse coordinata con il Regolamento PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based Investment Products), dando facoltà all’emittente di sostituire la sezione relativa alle informazioni fondamentali con il KID (Key Information Document) 1 , quando lo strumento oggetto di emissione comunque preveda specificamente la necessità di quest’ultimo.

4) DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE UNIVERSALE (“DRU”) E STATUS DI EMITTENTE FREQUENTE

Il “Documento di Registrazione Universale” (“DRU”) prevede un meccanismo di registrazione opzionale pensato per gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negli MTF; contiene informazioni giuridiche, commerciali, finanziarie, contabili e sull’assetto azionario (oltre alla descrizione del relativo emittente).

Gli emittenti, i quali hanno redatto e pubblicato per ciascun anno finanziario un DRU approvato dall’autorità competente per due esercizi finanziari consecutivi e per ciascun anno finanziario (“emittenti frequenti”), possono depositare i successivi DRU senza previo procedimento di approvazione. L’autorità potrà intervenire su tali documenti tramite un eventuale successivo controllo con possibilità di richiedere modifiche o integrazioni (ex art. 9).

Il Regolamento prevede che, sulla base di un regime transitorio agevolato, gli emittenti che prima del 21 luglio 2019 abbiano ottenuto l’approvazione di un DRU da parte dell’autorità competente per almeno due esercizi finanziari consecutivi e in seguito abbiano depositato o ottenuto l’approvazione di tale documento ogni anno, sono autorizzati a depositare il DRU senza previa approvazione a decorrere dal 21 luglio 2019.

5) DIFFERENTI TIPOLOGIE DI PROSPETTO

Il Regolamento introduce nuove tipologie di prospetto e modifica, almeno in parte, i contenuti di quelle preesistenti. In considerazione delle specificità dei diversi tipi di titoli, emittenti, offerte ed ammissioni alle negoziazioni, il Regolamento Prospetti presenta previsioni differenti per i diversi nuovi documenti; nello specifico, sono stati introdotti il “Prospetto di Base”, il “Prospetto semplificato per le emissioni secondarie” e il “Prospetto UE per la “Crescita”.

Prospetto di base (art. 8): Può essere presentato da un’emittente, un’offerente o un soggetto il quale chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e deve contenere le informazioni necessarie concernenti l’emittente e i titoli offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Tale tipo di prospetto può essere utilizzato per i titoli diversi dai titoli di capitale e deve contenere: (i) un modello (i.e. “modulo delle condizioni definitive”), che deve essere compilato per ogni singola emissione (ove vengono fornite le informazioni chiave); (ii) l’indirizzo del sito web dove saranno pubblicate le condizioni definitive.

Prospetto semplificato per le emissioni secondarie (art. 14): non è necessaria la redazione di un intero prospetto qualora vi sia la garanzia che gli investitori possano fruire di un flusso di informazioni continuo e regolamentato da parte dell’emittente.

E’ il caso di un’offerta al pubblico di titoli o ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato da parte di emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che (i) emettano titoli fungibili con titoli esistenti emessi in precedenza; o (ii) emettano titoli diversi dai titoli di capitale. Rientrano in quest’ambito anche le ipotesi di offerenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi.

Il prospetto, in questo caso, consiste in una nota di sintesi, uno specifico documento di registrazione ed una specifica nota informativa sui titoli. Le informazioni incluse devono permettere all’investitore di comprendere: le prospettive dell’emittente e gli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell’ultimo esercizio nell’attività e nella situazione finanziaria dell’emittente e del garante; i diritti connessi ai titoli; le ragioni dell’offerta e il suo impatto sull’emittente, insieme alla struttura complessiva del capitale ed all’impiego dei proventi.

Prospetto UE per la crescita (art. 15): In caso di offerta pubblica di titoli, può essere presentato da: (i) PMI; (ii) emittenti, diversi dalle PMI, i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione di borsa inferiore a 500.000.000 EUR; (iii) emittenti, diversi dai precedenti, ove le offerte pubbliche di titoli abbiano un corrispettivo totale nell’Unione inferiore a 20.000.000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi e a condizione che tali emittenti non abbiano titoli negoziati in un MTF e durante l’esercizio precedente abbiano avuto in media meno di 499 dipendenti.

Il contenuto del prospetto è presentato in formato standardizzato: è composto da una nota di sintesi specifica (dalla quale non sorgono costi aggiuntivi), uno specifico documento di registrazione ed una specifica nota informativa sui titoli.

Il Regolamento prevede che, qualora l’offerta pubblica di titoli o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato avvengano in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, il prospetto approvato dallo Stato membro di origine è valido per l’offerta pubblica e l’emissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’ESMA e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano notifica. A tal proposito, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa i prospetti delle autorità competenti degli altri Stati membri (art. 24).

Infine, alla Commissione europea spetta il compito di adottare gli atti delegati per individuare le procedure ed il contenuto per permettere l’applicazione del Regolamento nella prassi (art. 44).

6) LA NOZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione dei mercati di capitali è creare un più facile accesso per le Piccole e Medie Imprese (le “PMI”). A tal proposito, il Regolamento ha esteso la definizione di PMI contenuta nella Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) anche alla disciplina sul prospetto e ha previsto appositamente per le PMI il Prospetto per la Crescita.

Nel contempo, però, proprio a causa delle dimensioni e della verosimile scarsa reperibilità dei dati relativi agli esercizi economici passati, il Regolamento riconosce che le PMI potrebbero presentare un peculiare rischio di investimento rispetto ai grandi emittenti; ragione per la quale si richiede che il documento recante il prospetto di una PMI sia in grado di bilanciare le esigenze di economicità dell’emittente con la garanzia di divulgazione di informazioni sufficienti che permettano agli investitori di assumere le loro decisioni con cognizione di causa. Il Prospetto UE della Crescita mira a soddisfare proprio tali esigenze.

7) ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO PROSPETTI

Il Regolamento Prospetti è entrato in vigore il 20 luglio 2017.

Le norme del Regolamento acquistano efficacia come segue:

- a partire dal 20 luglio 2017: art. 1, par. 5, primo c., lett. a), b) e c), e per art. 1, par. 5, secondo c. (talune norme riguardanti l’esenzione dalla pubblicazione del prospetto); 
- a partire dal 21 luglio 2018: art. 1, par. 3, e art. 3, par. 2. (talune norme riguardanti l’esenzione dalla pubblicazione del prospetto);
- a partire dal 21 luglio 2019: tutte le disposizioni rimanenti.

 

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1 Il 9 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave (KIDs) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs). L’introduzione del KID, un documento informativo standardizzato a livello europeo, per tutti i PRIIPs si inserisce a pieno titolo nell’alveo delle disposizioni europee post crisi volte a rafforzare la tutela dell’investitore retail.

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