In sede di risposta all'Interpello n. 169 del 9 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha commentato il regime fiscale applicabile ai proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite delle c.d. piattaforme di Peer to Peer Lending (anche "P2P Lending").
In particolare, l'Istanza di interpello verteva sul regime fiscale applicabile ad un investimento effettuato da una persona fisica residente in Italia su piattaforme di P2P Lending gestite da società estere.
Premessa
L'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto la lettera d-bis) all'articolo 44, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (“TUIR”), statuendo che costituiscono redditi di capitale "i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia".
Il successivo comma 44 ha stabilito che i predetti gestori "operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
Detta ritenuta è applicata nella misura del 26 per cento.
Regime Irpef
Ai sensi del combinato disposto delle summenzionate disposizioni, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che i proventi in questione non concorrono alla formazione del reddito complessivo, da assoggettare a tassazione IRPEF progressiva, del percettore persona fisica solo allorché ricorrano le condizioni per l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26 per cento.
Due sono le condizioni rilevanti per l'applicazione della ritenuta: 1) la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica che agisce al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa; 2) la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d'Italia.
Ne consegue, quanto alla sussistenza della prima condizione, che la ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento non sarà applicabile (ed i proventi dovranno concorrere alla formazione del reddito complessivo del percettore) ove l'investimento sia effettuato: (i) da una società semplice o da un ente non commerciale, ancorché per tali soggetti i proventi possano costituire redditi di capitale, in quanto il citato comma 44 fa espresso riferimento alle "persone fisiche"; (ii) da persone fisiche che realizzano i suddetti proventi nell'esercizio dell'attività d'impresa; (iii) da società ed enti commerciali.
Quanto alla sussistenza della seconda condizione, solo allorché il gestore della piattaforma soddisfi i requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 44, comma 1, lettera d-bis) del TUIR (i.e. intermediario finanziario iscritto all'albo o istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d'Italia) sarà applicabile la ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento.
In applicazione dei suddetti principi, l'Agenzia ha risposto alla istanza di interpello chiarendo che "con riferimento agli investimenti effettuati su piattaforme di P2P Lending gestite da società estere non rientranti tra i soggetti di cui alla citata lettera d-bis), si ritengono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, secondo cui sono redditi di capitale «gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti» dal momento che l'esercizio dell'attività di finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending risulta riconducibile, in generale, al contratto di mutuo così come definito dall'articolo 1813 del codice civile.
Ne consegue, pertanto, che l'istante è tenuto ad indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi derivanti dagli investimenti di P2P Lending effettuati sulla Piattaforma indicata al fine di farli concorrere alla formazione del reddito complessivo da assoggettare all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)".
Monitoraggio fiscale e IVAFE
In sede di risposta alla istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha confermato altresì la rilevanza dell'investimento effettuato sulla piattaforma estera di P2P Lending sia ai fini della disciplina in materia di monitoraggio fiscale degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (art. 4 del D.L. n. 167/1990), sia ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).
Ciò comporta l'obbligo di indicazione dell'investimento nel quadro RW della dichiarazione dei redditi della persona fisica che ha effettuato l'investimento nonché l'assoggettamento ad IVAFE con l'aliquota del 2 per mille.
Si segnala che ai fini dell'assoggettamento ad IVAFE l'Agenzia ha osservato come "l'investimento sulla Piattaforma estera non può essere estinto anticipatamente dall'investitore fatta salva la facoltà dell'utente «di offrire la propria quota di partecipazione ad altri utenti della piattaforma (mercato secondario), per tentare di rientrare anticipatamente nella disponibilità del capitale investito». Tale ultima circostanza, che attribuisce di fatto all'investimento in esame il requisito della «negoziabilità» nel mercato dei capitali, consente di configurare l'investimento in oggetto quale «prodotto finanziario» sulla base di quanto stabilito dal citato articolo 1 del TUF, e conseguentemente - così come rappresentato dall'istante - sullo stesso è dovuta l'IVAFE con l'aliquota prevista nella misura del 2 per mille da applicare al valore rapportato alla quota di possesso ed al periodo di detenzione".