La definizione agevolata delle controversie tributarie

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L'articolo 11 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato in GU 24 aprile 2017, introduce e disciplina la c.d. "Definizione agevolata delle controversie tributarie".

1. Le regole di definizione delle liti tributarie

Le caratteristiche principali della disciplina sono le seguenti:

  1. sono suscettibili di definizione tutte le controversie tributarie, nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti di fronte alle commissioni tributarie di merito ovvero in Cassazione;
  2. si intendono pendenti le controversie per le quali: (i) la costituzione in giudizio del ricorrente in primo grado sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016; (ii) il processo non si sia concluso con sentenza definitiva alla data di presentazione della istanza di definizione;
  3. la definizione della lite richiede il pagamento integrale delle maggiori imposte accertate e degli interessi maturati sino al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto. Non saranno, invece, più dovute sanzioni e interessi di mora;
  4. in caso di controversia relativa esclusivamente: (i) agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione; (ii) alle sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione;
  5. non sono suscettibili di definizione le liti relative al recupero di aiuto di Stato, dazi, accise e IVA all'importazione;
  6. per accedere alla definizione il contribuente deve presentare apposita istanza ed effettuare il versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2017. In caso di rateizzazione, la prima e la seconda rata, ciascuna pari al 40% del totale dovuto, dovranno essere versate rispettivamente entro il 30 settembre ed il 30 novembre 2017, la terza e ultima rata del residuo 20% entro il 30 giugno 2018;
  7. sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione e di riassunzione delle controversie suscettibili di definizione che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (24 aprile 2017) e il 30 settembre 2017.

Numerosi gli interrogativi circa la concreta applicazione e la convenienza della definizione, anche considerata l'irrilevanza del giudicato interno favorevole al contribuente ai fini del calcolo degli importi dovuti.

Prima di assumere qualsiasi decisione è opportuno attendere la conversione del Decreto, sia per conoscere eventuali modifiche che verranno apportate dal Parlamento, sia per disporre dei chiarimenti della Agenzia delle Entrate e dei commentatori.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

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