La sentenza del Tribunale UE che ha annullato il provvedimento di amministrazione straordinaria nei confronti di Banca Carige.

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1. Il presente focus si propone di analizzare la recente sentenza del 12 ottobre 2022 con la quale il Tribunale UE ha annullato il provvedimento mediante cui la BCE aveva avviato la procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di Banca Carige.

La citata procedura nei confronti di Banca Carige era stata avviata al fine di far fronte alla situazione di difficoltà patrimoniale nella quale quest’ultima versava. A seguito dell’insuccesso di taluni tentativi di ricapitalizzazione effettuati nel corso degli anni, l’organo di gestione dell’ente bancario in parola aveva presentato all’Autorità di vigilanza competente uno specifico «piano di conservazione», in conformità al disposto di cui all’art. 142 della direttiva 2013/36/UE.

Tuttavia la BCE non ha ritenuto di accogliere il piano di conservazione proposto richiedendo l’adozione di una strategia volta a ripristinare e assicurare, in modo sostenibile, l’osservanza dei requisiti prudenziali entro il 1° gennaio 2019. Di qui, la predisposizione, nel novembre 2018, da parte del Consiglio di amministrazione della Banca di un apposito «piano di rafforzamento patrimoniale» articolato in due fasi, da attuare mediante l’emissione di obbligazioni subordinate Tier 2 e attraverso un aumento di capitale. La prospettata operazione di rafforzamento patrimoniale si era resa altresì necessaria alla luce degli esiti negativi degli esercizi di stress test (nello scenario critico), condotti dalla BCE nel 2018.

La prima fase del piano d’azione è stata realizzata con la sottoscrizione di titoli obbligazionari da parte dello Schema volontario d’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi, di Banco di Desio e della Brianza SpA, per un ammontare pari a circa due milioni di euro. Di contro, l’aumento del capitale sociale non venne approvato, a seguito della ferma opposizione manifestata dagli azionisti di maggioranza nell’assemblea straordinaria, tenutasi il 22 dicembre 2018, i quali avrebbero voluto ottenere maggiori rassicurazioni in ordine alla circostanza che non vi sarebbero state «ulteriori prescrizioni» le quali avrebbero potuto «comportare nuove carenze dei requisiti patrimoniali»[1].

Alcuni consiglieri di amministrazione rassegnarono le proprie dimissioni in seguito alla mancata approvazione da parte dei soci del citato piano di intervento così definito. Ne conseguì l’attivazione, in data 1° gennaio 2019, da parte della BCE della procedura di amministrazione straordinaria (in applicazione degli articoli 69-octiesdecies, 70 e 98 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) sulla base di un progetto di decisione avanzato dal Consiglio di Vigilanza. Di qui, lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo dell’ente bancario in questione, nonché la nomina dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza.

Significativa, inoltre, è stata l’adozione da parte del governo del decreto-legge n. 1 (pubblicato, in data 8 gennaio 2019, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6), recante interventi urgenti a sostegno di Banca Carige, che identificò specifiche misure di supporto pubblico a favore del menzionato ente bancario, in piena coerenza peraltro col quadro disciplinare di riferimento in materia e con la direttiva 2014/59/UE (cd. BRRD), essendo state rinvenute, nel caso di specie, le prioritarie esigenze di evitare (o di porre rimedio a) una grave perturbazione dell’economia e di preservare la stabilità finanziaria.

Ciò posto, come evidenziano i giudici nella pronuncia in commento, la BCE ha ritenuto che nel caso di specie «[ricorressero] le condizioni di cui agli articoli 69 octiesdecies e 70 del testo unico bancario (…), ossia un significativo deterioramento della situazione [della banca]», donde la conclusione per la quale «l’amministrazione straordinaria [era] necessaria e appropriata». In particolare, ad avviso della BCE «l’esercizio del potere di cui all’articolo 70 [del TUB era] altresì ritenuto proporzionato a fronteggiare [la] grave situazione [in cui versava la banca in quel momento]».

Di contro, il Tribunale UE rileva nel provvedimento in esame che l’Autorità di vigilanza avrebbe violato l’articolo 70 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, avendo fondato la propria decisione su un presupposto (il significativo deterioramento della situazione della banca), che detta disposizione normativa non annovera tra quelli in presenza dei quali è possibile avviare la procedura di amministrazione straordinaria. Infatti, ai sensi dell’art. 70 TUB, l’Autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando sono previste, tra l’altro, gravi perdite del patrimonio e non già nell’ipotesi di mero deterioramento della situazione economica; circostanza quest’ultima che, ad avviso dei giudici de quibus, avrebbe legittimato la BCE ad esercitare il potere di removal previsto nell’art. 69-octiesdecies TUB[2].

È solo il caso di precisare, infine, che il Tribunale ha annullato esclusivamente il provvedimento di amministrazione straordinaria e la sua prima proroga, ma non anche la seconda e la terza, successivamente disposte (non oggetto di formale integrazione del ricorso), nonostante la parte ricorrente avesse chiesto l’invalidazione di tutti gli atti connessi e conseguenziali al provvedimento della BCE[3].

2. La sentenza in esame non è definitiva potendo essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia UE e si pone nel solco di quelle che in subiecta materia intervengono tardivamente ad annullare provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità di settore, che hanno già dispiegato i propri effetti[4]. La procedura di amministrazione straordinaria, infatti, si è conclusa anzitempo e l’assemblea di Bper ha approvato la fusione per incorporazione della Banca Carige.

Ciò posto, detta pronuncia, offre altresì una particolare chiave interpretativa del disposto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, secondo cui «la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione» e, nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia composto da direttive, «la legislazione nazionale di recepimento». Ad avviso dei giudici, infatti, tale disposizione «non può essere intesa come comprendente due fonti distinte di obblighi, vale a dire il diritto dell’Unione nel suo insieme, ivi comprese le direttive, al quale si dovrebbe aggiungere la legislazione nazionale che le recepisce». Sicché, nel caso di specie, la BCE avrebbe erroneamente applicato oltre al diritto nazionale, le norme del diritto dell’Unione dettate in materia e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 della direttiva 2014/59/UE.

Quanto è stato affermato dal Tribunale UE nella pronuncia in commento potrebbe dunque rappresentare un criterio interpretativo di carattere generale da richiamare ogniqualvolta dovessero essere riscontrate difformità tra la legislazione UE e quelle domestiche. In tali ipotesi, sulla base di quanto affermato dai giudici de quibus, la BCE non potrà disconoscere le specificità nazionali al fine di garantire un’interpretazione uniforme secondo i principi della direttiva di riferimento.

Sotto altro profilo, può dirsi che la pronuncia in esame non dovrebbe avere particolari strascichi sulla procedura posta in essere la quale, come si è detto, è ormai definitivamente conclusa. Eventuali impatti su altre procedure dovranno essere presi in considerazione caso per caso.


[1] Cfr. il verbale della riunione assembleare consultabile al seguente link: https://www.gruppocarige.it/grpwps/ wcm/connect/6137ef 55-b9a0-4f5a-b50a e2957a2ad6c6/2018+12+22+Verbale+Definitivo+Notaio.pdf? MO D=AJPERES&CACHEID= ROOTWO RKSPACE-6137ef55-b9a0-4f5a-b50a-e2957a2ad6c6-mxnHwCu.

[2] Già all’indomani della decisione della BCE, si era evidenziato come, nel caso di specie, l’amministrazione straordinaria fosse stata disposta per ragioni non riconducibili tecnicamente a situazioni caratterizzate da gravi perdite del patrimonio; di qui la contraddittorietà della scelta effettuata tenuto conto che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 69-octiesdecies, lett. b, e 70 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione costituisce l’esito di gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari (o statutarie) ovvero di rilevanti irregolarità nell’amministrazione o, ancora, di una stima circa il probabile verificarsi di gravi perdite della banca (cfr. D. ROSSANO, Un sistema bancario in affanno. Brevi note sul caso Carige, Editoriale pubblicato su dirittobancario.it del 16 gennaio 2019).

[3] Cfr. F. CAPRIGLIONE - M. SEPE, Il formalismo contro i fatti, in Il Sole 24 ore del 15 ottobre 2022.

[4] Il riferimento è, tra l’altro, alle recenti sentenze del Tribunale Ue e della Corte di Giustizia UE che si sono espresse con notevole ritardo sul «caso» Tercas.

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