DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI a cura di Andrea Cicia e Simone Gambardella
DECRETO “SALVA ITALIA”
Art. 8 d.l. 201/2011, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 214/2011 – Introdotta la garanzia statale sulle passività delle banche. L’Art. 8 del Decreto Legge prevede che il Ministero dell’economia è autorizzato a concedere, fino al 30 giugno 2012, la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, al fine di ripristinare e sostenere la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. La garanzia può essere concessa dal Ministero dell’economia: (i) sulle passività delle banche fino al 30 giugno 2012 con scadenza a tre mesi fino a cinque anni; (ii) sulle obbligazioni bancarie garantite (“Covered bond”) di cui all’art. 7-bis dellla L. n. 130/1999 a partire dal 1 gennaio 2012 con scadenza a tre mesi fino a sette anni.
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