Regolamento Intermediari e Relazione sui Servizi

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1. QUADRO NORMATIVO REGOLAMENTARE

1.1. INTRODUZIONE

Il 15 febbraio 2018, la CONSOB ha emanato la delibera n. 20307 (“Delibera 20307”) che ha disposto l’abrogazione della precedente delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 così ridefinendo il nuovo regolamento in materia di intermediari finanziari (“Nuovo Regolamento Intermediari”). Tale Nuovo Regolamento Intermediari attua le disposizioni che la “Markets in Financial Instruments Directive II” (“MiFID II”), Dir. 2014/65/EU, e il “Markets in Financial Instruments Regulation” (“MiFIR”), Reg. 600/2014 hanno reso obbligatorie negli Stati membri. La Delibera, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio e in vigore dal 20 febbraio 2018, costituisce l’ultimo radicale intervento nel nostro ordinamento per il recepimento e l’attuazione della MiFID II, frutto di un’attività di revisione e potenziamento della “Markets in Financial Instruments Directive I (“MiFID I”), Dir. 2004/39/CE.

1.2. L’ATTUAZIONE DELLA MiFID II IN ITALIA

A seguito dell’approvazione della MiFID II, l’Italia si è attivata per dare piena attuazione ai cosiddetti “Atti di Livello 2” (i.e. “Atti Delegati”). A tal proposito, il D. Lgs. n. 129, del 3 agosto 2017 (il “Decreto”) ha apportato rilevanti modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria (“TUF”) con le quali sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della MiFID II che, insieme a quelle contenute nel Regolamento MiFIR, sono così divenute applicabili a far data dal 3 gennaio 2018. Il Decreto ha, inoltre, conferito il potere alla CONSOB di modificare i propri regolamenti.

1.3 IL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI

La Delibera 20307, composta da 181 articoli e 4 allegati, interviene in diversi ambiti del Regolamento Intermediari, tra cui:

  • processo di Product Governance;
  • prestazione di servizi, attività di investimento e servizi accessori;
  • procedure per la prestazione dei servizi e controllo di conformità della disciplina;
  • requisiti di conoscenza e competenza richiesti al personale degli intermediari che forniscono informazioni o consulenza ai clienti degli stessi;
  • prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;
  • procedure di autorizzazione delle SIM e ingresso in Italia delle imprese di investimento aventi sede in Stati membri dell’Unione Europea e delle imprese di Stati terzi differenti dagli istituti bancari;
  • offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
  • albo dei consulenti finanziari e relativi obblighi informativi;
  • provvedimenti sanzionatori e cautelari;
  • finanza etica e socialmente responsabile.

1.4. REGOLAMENTO CONGIUNTO DELLA BANCA D’ITALIA E DELLA CONSOB DEL 29 OTTOBRE 2007

 La Delibera 20307 ha modificato ed aggiornato alcune parti del Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007 (il "Regolamento Congiunto") ed il testo riformulato è in vigore dal 20 febbraio 2018. Infatti, dal Regolamento Congiunto sono state abrogate alcune sezioni (quali, inter alias, le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione degli incentivi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali; i conflitti di interesse; e la conservazione delle registrazioni) che attualmente si trovano nel Nuovo Regolamento Intermediari.

2. COMUNICAZIONE CONSOB SUI TERMINI DI INVIO DELLA “RELAZIONE SUI SERVIZI”

Il 1 marzo 2018, la CONSOB ha pubblicato la Comunicazione n. 0056318 (la “Comunicazione”), relativa alla “Relazione sui Servizi” di cui alla Delibera CONSOB n. 17297 del 28 aprile 2010, contenente una rappresentazione delle modalità di svolgimento dei servizi, delle attività di investimento, dei servizi accessori, dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche. A tal proposito, la CONSOB, riconoscendo gli importanti impatti organizzativi che il recepimento della MiFID II ha avuto sulle politiche e sull’assetto procedurale degli intermediari, ha prorogato il termine per il consueto invio della “Relazione sui Servizi” dal 31 marzo al 30 aprile 2018.

La CONSOB, inoltre, richiama l’attenzione degli intermediari sulla necessità che vengano illustrate le misure individuate per conformarsi alle prescrizioni della MiFID II, con specifico riferimento, inter alias, al processo di Product Governance, alla consulenza in materia di investimenti, alla valutazione di adeguatezza e appropriatezza ed ai conflitti di interesse.

Per completezza si ricorda che la Comunicazione vale anche per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio. Infatti, dal momento che tali soggetti, oltre ai servizi di investimento, possono commercializzare OICR propri o di terzi, la MiFID II richiede di intervenire sulle proprie politiche e procedure per adeguarsi alle nuove disposizioni normative e di illustrare tali attività nelle relative sezioni della “Relazione sulla struttura Organizzativa”. Anche per quest’ultima la scadenza per l’invio è prorogata al 30 aprile 2018.

La medesima proroga è stata ammessa anche dalla Banca d’Italia per le comunicazioni di competenza.

3. PROTOCOLLO D’INTESA TRA BANCA D’ITALIA E CONSOB

Il 15 febbraio 2018 è stato stipulato il “Protocollo di intesa tra Banca d’Italia e CONSOB adottato ai sensi dell'art. 5, c. 5-bis, del D. Lgs. 58/1998” (il “Protocollo”). Il Protocollo costituisce un’integrazione al precedente protocollo d’intesa del 2007 e focalizza la sua attenzione sul coordinamento delle rispettive funzioni di regolamentazione e di vigilanza delle due autorità in materia di gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.

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